Condizioni commerciali generali
Condizioni commerciali generali dell’azienda ElringKlinger AG
Max-Eyth-Str. 2, 72581 Dettingen/Erms
Condizioni generali di vendita e di consegna
(versione aprile 2024)
I. Disposizioni generali
- Le presenti condizioni sono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra noi e il committente. Esse si applicano altresì ai contratti stipulati successivamente, anche in assenza di esplicito riferimento. Non trovano applicazione le condizioni commerciali generali del committente che rifiutiamo qui espressamente.
- Eventuali integrazioni e modifiche dei contratti e delle presenti Condizioni commerciali generali richiedono la forma scritta, anche elettronica, per essere valide. Lo stesso vale anche per la modifica del requisito della forma scritta. Non è possibile richiedere successivamente la firma elettronica qualificata l’autenticazione.
II. Offerta e conclusione del contratto
- Le nostre offerte sono da intendersi senza impegno e non vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un termine specifico per l’accettazione.
- L’ordinazione della merce da parte del committente vale come offerta contrattuale vincolante. I contratti negoziati e altri accordi si considerano vincolanti solo dopo la nostra accettazione.
- L’accettazione può avvenire per iscritto (ad es. attraverso la conferma d’ordine) oppure tramite la consegna della merce al committente.
- I nostri servizi si basano sulla descrizione dei servizi riportata nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine nonché sulle descrizioni dei servizi contenute nella eventuale documentazione tecnica ovvero sulle descrizioni dei servizi da noi confermate.
III. Consegna e imballaggio
- Fatto salvo quanto diversamente convenuto, la consegna avviene franco fabbrica (EXW INCOTERMS), nella versione di volta in volta valida.
- Ci assumiamo la responsabilità dell’imballaggio degli oggetti della consegna, fatto salvo quanto diversamente convenuto. I costi di imballaggio saranno fatturati al committente.
- I termini di consegna da noi comunicati sono termini stimati e non vincolanti, a meno che non siano da noi espressamente definiti come vincolanti.
- Il termine di consegna decorre dalla stipula del contratto, tuttavia non prima della presentazione da parte del committente di eventuali documenti, permessi, autorizzazioni e della consegna di altri oggetti nonché prima della ricezione di un acconto concordato.
- Il termine di consegna si intende prorogato in presenza di un evento di forza maggiore, ovvero di eventi imprevedibili e al di fuori del nostro controllo, come ad es. agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate, interruzioni dell’operatività, carenza di materie prime e energia, attacchi informatici, danni da incendio e esplosione, epidemie o pandemie, misure e provvedimenti adottati dalle autorità, ritardi nella fornitura di materiali essenziali, nonché impedimenti tali da influire sulla consegna della merce. Lo stesso vale anche qualora queste circostanze si verifichino presso i subfornitori. Il termine di consegna si intende prorogato per la durata di tali circostanze e impedimenti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità anche qualora le circostanze summenzionate insorgano durante un ritardo già esistente. Tali impedimenti saranno comunicati tempestivamente al committente.
- Qualora non fossimo in grado di rispettare le scadenze e i termini di consegna vincolanti per cause a noi non imputabili (non disponibilità del servizio), sarà nostra premura informare immediatamente l’acquirente e comunicare al tempo stesso il nuovo termine di consegna stimato. Qualora il servizio non fosse disponibile anche entro il nuovo termine di consegna, ci riserviamo la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in parte; l’eventuale corrispettivo già pagato dal committente verrà immediatamente rimborsato. Per non disponibilità del servizio si intende, in particolare, la fornitura non conforme e/o in ritardo da parte dei nostri fornitori, qualora sia stata conclusa un’operazione di copertura congruente con essi. L’esistenza di un’operazione di copertura congruente presuppone che il giorno della stipula del contratto abbiamo in essere un contratto di fornitura grazie al quale, in caso di svolgimento regolare dell’attività, possiamo obiettivamente rifornire il committente secondo quanto pattuito. Rimangono inalterati gli ulteriori diritti e pretese delle parti.
- In caso di ritardo nella consegna a noi imputabile, saremo considerati inadempienti solo dopo la scadenza dell’ulteriore periodo ragionevole fissato dal committente per la consegna. Il committente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni per ritardi nelle consegne dovuti a semplice negligenza. Qualora il committente intenda recedere dal contratto e avanzare una richiesta di risarcimento danni in luogo del servizio, trovano applicazione le limitazioni di cui al comma VIII. N. 2b.
IV. Volume di consegna
- Il volume di consegna è stabilito dal rispettivo contratto.
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche all’oggetto della consegna, riconducibili a migliorie tecniche ovvero a requisiti di legge, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell’oggetto della consegna e che le modifiche siano ragionevoli per il committente.
V. Condizioni di pagamento e compensazione
- Fatto salvo quanto diversamente convenuto, le fatture sono esigibili senza sconti entro 14 giorni dall’emissione.
- Il committente può esercitare il diritto alla compensazione solo qualora le sue contropretese siano passate in giudicato o incontestabili. Egli è autorizzato inoltre ad esercitare il diritto di ritenzione unicamente nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
- In caso di ritardo nel pagamento da parte del committente ci riserviamo il diritto, fatte salve ulteriori rivendicazioni, di richiedere l’immediata esigibilità di tutti i crediti derivanti dal contratto in questione. Ci riserviamo inoltre il diritto di effettuare le consegne ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o concessione di garanzie sufficienti.
VI. Prezzi
Salvo quanto diversamente stabilito tra le parti si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della consegna. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in modo adeguato in caso di aumenti o diminuzioni dei costi successivi alla stipula del contratto (ad es. a causa di variazioni nei prezzi dei materiali, costi salariali, costi dell’energia, dazi doganali e/o volumi). Su richiesta forniremo spiegazioni in merito al committente.
VII. Diritti di proprietà e strumenti
- Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale sulla documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, stime, calcoli), cataloghi, altre descrizioni dei prodotti o altri documenti. A prescindere dal fatto che tali documenti siano contrassegnati come “riservati” è fatto divieto di divulgare a terzi tali documenti senza la nostra preventiva approvazione scritta.
- In caso di realizzazione di oggetti in base a disegni, modelli, campioni o altra documentazione del committente, quest’ultimo garantirà il rispetto dei diritti di proprietà di terzi.
VIII. Garanzia/responsabilità
- I diritti di reclamo per vizi del committente presuppongono che egli abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi di controllo e denuncia dei difetti ai sensi dell’articolo 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). È questo il caso in cui il committente segnala immediatamente difetti materiali riconoscibili, al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce, in forma scritta o elettronica (Textform). Il reclamo deve essere allegato al modulo di ritorno della merce compilato. Eventuali altri difetti materiali devono essere segnalati dal committente immediatamente in forma scritta o elettronica (Textform).
- Ci assumiamo la responsabilità per i difetti degli oggetti della consegna come segue:
a) Per un periodo di 12 mesi dalla cessione del rischio il committente avrà in prima istanza diritto all’adempimento successivo (riparazione o consegna sostitutiva) a nostra discrezione. Qualora l’adempimento successivo non vada a buon fine per almeno due volte oppure risulti sproporzionato, il committente potrà recedere dal contratto o pretendere la riduzione del prezzo di acquisto.
b) La nostra responsabilità, così come quella di rappresentanti legali o personale ausiliario, è limitata ai casi di dolo o grave negligenza. Risponderemo nella misura prevista dalla legge per eventuali violazioni di obblighi contrattuali essenziali. Il diritto al risarcimento danni è tuttavia limitato ai danni tipici del contratto e prevedibili. Queste disposizioni si applicano anche alle richieste di risarcimento danni oltre alla prestazione e alle richieste di risarcimento danni in luogo della prestazione, a prescindere dalle basi giuridiche, in particolare per difetti, mancata ottemperanza degli obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio o atto illecito. Lo stesso vale anche per le richieste di risarcimento di spese superflue.
c)Sono esclusi dalla garanzia in particolare i difetti dovuti a usura naturale e montaggio errato nonché scostamenti irrilevanti dalle caratteristiche concordate. - La nostra garanzia per i difetti si basa, in particolare, sulle caratteristiche concordate e sull’uso previsto della merce (inclusi gli accessori e le istruzioni). In tal senso si considerano caratteristiche concordate tutte le descrizioni del prodotto e specifiche del produttore oggetto del singolo contratto oppure da noi pubblicate (in particolare nei cataloghi o sulla homepage del nostro sito Internet) al momento della conclusione del contratto. Qualora le caratteristiche non siano state concordate, la presenza di un eventuale difetto dovrà essere accertata ai sensi di legge (articolo 434 comma 3 Codice Civile tedesco - BGB). Le dichiarazioni pubbliche rese dal produttore o per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull’etichetta della merce, hanno la precedenza su eventuali dichiarazioni di terzi. Si escludono le richieste di risarcimento danni da fatto illecito, purché il danno non sia stato causato da dolo o grave negligenza. Lo stesso vale anche per le azioni poste in essere dai nostri ausiliari e commessi. Risponderemo nella misura prevista dalla legge in caso di lesioni mortali, all’integrità fisica o alla salute nonché responsabilità per danno da prodotti difettosi.
IX. Riserva di proprietà
- Ci riserviamo il diritto di mantenere la proprietà dell’oggetto della consegna fino al pagamento.
- Potremo richiedere la restituzione dell’oggetto della consegna e/o il recesso dal contratto per inadempimento contrattuale da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento.
- Al committente è consentito rivendere gli oggetti della consegna nel normale svolgimento della sua attività; tuttavia, cede a noi già da ora tutti i crediti per l’importo del prezzo di acquisto concordato tra noi e il committente (IVA inclusa) che gli derivano dalla rivendita della merce, indipendentemente dal fatto che gli oggetti della consegna siano stati rivenduti senza o dopo ulteriori lavorazioni. L’accordo di cessione del credito si ritiene accettato. Il committente ha il diritto di incassare i crediti anche dopo la cessione. Resta inalterata la nostra autorizzazione a riscuotere noi stessi il credito. In tal caso, tuttavia, potremo pretendere che il committente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l’incasso, consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
- Se gli oggetti della consegna vengono lavorati o inscindibilmente mescolati con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore degli oggetti della consegna rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione o agli altri oggetti miscelati. Il committente mantiene per noi la comproprietà risultante.
- È fatto divieto al committente di costituire in pegno o trasferire gli oggetti della consegna a titolo di garanzia. In caso di pignoramento o sequestro dei beni o qualsiasi altro provvedimento da parte di terzi, nonché in caso di apertura di una procedura di insolvenza o concordato preventivo nei confronti del patrimonio del committente, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione, in modo che possiamo far valere i nostri diritti. L’ufficiale giudiziario o le terze parti dovranno essere informate del nostro diritto di proprietà.
- Ci impegniamo a svincolare le garanzie del committente nei suoi confronti su richiesta dello stesso, qualora il valore realizzabile di suddette garanzie superi di oltre il 10 % i diritti di credito da garantire.
X. Compliance/Sanzioni
- Nello svolgimento della sua attività, in tutti i suoi interventi, contratti e ulteriori procedimenti, il committente si impegna al rispetto delle leggi, delle norme e degli ordinamenti giuridici vigenti.
- Il committente non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa e in Bielorussia o per uso nella Federazione Russa e in Bielorussia, beni forniti ai sensi o in relazione alle presenti Condizioni commerciali generali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del regolamento (UE) n. 833/2014. 3.
- Il committente si impegna a garantire che lo scopo del comma X. 2 non venga vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. Tali sforzi includono l'istituzione e il mantenimento di un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare comportamenti da parte di terzi nella catena commerciale, compresi i potenziali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo del comma X.2.
- Qualsiasi violazione dei commi X. 2 o 3 costituirà una violazione materiale di un elemento sostanziale dei presenti Condizioni commerciali generali e avremo il diritto di adottare le opportune misure correttive, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) la risoluzione delle presenti Condizioni commerciali generali e (ii) una penale pari al 10% del valore totale dei presenti Condizioni commerciali generali o del prezzo delle merci esportate, a seconda di quale sia il valore più alto.
- Il committente è tenuto a informarci immediatamente di eventuali problemi nell'applicazione dei commi X. 2 o 3, incluse eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del comma X. 2. Il committente è tenuto a fornirci tutte le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai commi X. 2 e 3 entro 14 giorni dalla richiesta di tali informazioni.
XI. Foro competente e diritto applicabile
- Foro competente è Stoccarda. Siamo inoltre legittimati a citare in giudizio il committente presso la sua sede legale.
- Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca ad eccezione delle norme del diritto internazionale privato e del diritto di compravendita internazionale
XII. Varie e eventuali
- Il committente non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con noi senza la nostra preventiva approvazione scritta.
- Se una disposizione delle presenti condizioni generali o degli ulteriori accordi intercorsi dovesse essere o divenire non valida, la validità resto del contratto rimane inalterata. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione non valida con un’altra disposizione il più possibile equivalente al punto di vista del risultato economico.